Cosa c’è da sapere.
L’articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 ha previsto la possibilità:
COMMA 1
- per il datore di lavoro italiano o straniero di sottoscrivere un nuovo rapporto di lavoro subordinato o di dichiararne uno irregolarmente instaurato con cittadini italiani o stranieri presenti sul territorio nazionale prima dell’8 marzo2020;
COMMA 3
- per gli stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 di chiedere un permesso di soggiorno della durata di sei mesi. Le domande possono essere presentate dal 1°giugno al 15 agosto.
SETTORI DI ATTIVITÀ
- agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e altre attività connesse;
- assistenza alle persone affette da patologie o handicap che limitano l’autosufficienza;
- lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
REQUISITI DEL DATORE DI LAVORO
- Devono essere cittadini italiani, cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o stranieri titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo;
- Devono possedere, per i settori produttivi agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, un reddito imponibile minimo non inferiore a 30mila euro;
- Per i settori del lavoro domestico o di assistenza alla persona, il reddito annuale deve essere non inferiore a 20mila euro in caso di nucleo familiare con una sola persona percettore di reddito, e non inferiore a 27mila euro in caso di nucleo familiare composto da più conviventi.
REQUISITI DEL LAVORATORE STRANIERO
- I cittadini stranieri devono essere stati fotosegnalati o aver soggiornato in Italia prima dell’8 marzo 2020 come risulta dalla dichiarazione di presenza o dalla documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici o privati che svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico (es. cartelle cliniche, certificazioni rilasciate da aziende sanitarie pubbliche, tessere di trasporto nominative etc..).
CONTRATTO
Per formulare la domanda il datore di lavoro deve formulare proposta di contratto di soggiorno ai sensi dell’ art.5-bis dlgs 286/98
- Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea o apolide, contiene:
- la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- l’impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
- Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
- Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto dall’articolo 22 presso lo sportello unico per l’immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.
QUANDO
- dal 1 giugno al 15 agosto dalle ore 7.00 alle 22.00
DOVE
- 103 comma 1
Sportello Unico per l’Immigrazione – La domanda deve essere presentata esclusivamente con modalità informatica attraverso l’applicativo accessibile all’indirizzo:
https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/tramite il sistema di identificazione digitale SPID.
CONTRIBUTO FORFETTARIO – Euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun lavoratore
- 103 comma 3
Questura – La domanda deve essere presentata esclusivamente presso gli uffici postali ‘sportello amico’, inoltrando il modulo di richiesta del permesso di soggiorno compilato e sottoscritto dall’interessato. Il costo del servizio è di 30 euro.
E’ necessario:- passaporto o altro documento equipollente ovvero attestato consolare rilasciato dal proprio Paese di origine;
- essere presente sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020;
- comprovare di aver svolto attività di lavoro nei settori indicati
CONTRIBUTO FORFETTARIO – Euro 130,00 (centotrenta/00) a copertura degli oneri per la procedura.
Ancora nessun commento